![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sei nella sezione: Home | Statuto |
![]() |
|
![]() |
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “FAR FAMIGLIA“ DENOMINAZIONE Articolo 1 E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale APS denominata “Far Famiglia” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. SEDE Articolo 2 L'associazione ha sede in Roma e potrà istituire o chiudere sedi operative, secondarie e/o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera dell’assemblea e/o del Consiglio Direttivo. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. DURATA Articolo 3 La durata dell'Associazione è illimitata. OGGETTO E SCOPO Articolo 4 Far Famiglia è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:
In particolare l’Associazione ha come oggetto quello di promuovere il ruolo fondamentale della famiglia nella nostra società, per lo sviluppo armonico della persona al fine di favorirne una positiva partecipazione alla vita sociale e civile. La famiglia nasce dall’unione indissolubile di un uomo e una donna è aperta alla vita ed è la prima responsabile dell’educazione dei figli. L’associazione Far Famiglia riconosce i principi educativi propugnati dall’I.E.E.E. di Madrid (Istituto Europeo de Estudios de la Edacacion). In particola l’Associazione Far Famiglia potrà:
L’associazione può svolgere tali attività anche in collaborazione o in partecipazione con altri enti, società o organizzazioni italiane, europee o internazionali che abbiano analoghe finalità. L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE RISORSE ECONOMICHE Articolo 5
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione. SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE Articolo 6 Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. I soci, possono essere :
La qualità di socio si perde per:
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 7 Sono organi dell'associazione:
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate . ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 8 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha il compito:
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. >Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 9 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. >Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un eventuale apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. IL PRESIDENTE Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo ed è rinnovabile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. IL VICE PRESIDENTE Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente. IL SEGRETARIO Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. IL TESORIERE Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario. PROBIVIRI Articolo 10 L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica cinque anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. COLLEGIO DEI REVISORI Articolo 11 L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea e dura in carica cinque anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllollare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membro del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente. ESERCIZIO SOCIALE Articolo 12 Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. SCIOGLIMENTO Articolo 13 In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore. NORME FINALI Articolo 14 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
|